| Le nuove modifiche al Decreto 37/08 |
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| Scritto da roberto | |
| lunedė 30 giugno 2008 | |
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Le nuove modifiche al Decreto 37/08 All’articolo 35 del Decreto Legge 25 giugno 2008 viene abrogato l’articolo 13 del decreto 37/08 come si legge nel testo di legge: "L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso". Secondo quanto comunicato dal governo entro il 31 marzo del 2009, verranno emanati nuovi provvedimenti volti a regolamentare il settore impiantistico definendo il sistema di verifiche per gli impianti. Anche il quadro sanzionatorio del decreto 37/08 subirà delle modifiche. Di seguito il testo delle modifiche: DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152) Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b) Comma 2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso. L’Art. 13 abrogato riguardava la documentazione amministrativa/tecnica e la dichiarazione di conformità. 1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. |
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| Ultimo aggiornamento ( domenica 26 ottobre 2008 ) |
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