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Domenica 5 Dicembre 2010
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Scritto da Pasca   
mercoledì 16 luglio 2008

PRIVACY POLICY SITO INTERNET

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Direttiva 95/46/CE - del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Direttiva 2002/58/CE - relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali

 

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Ultimo aggiornamento ( mercoledì 23 luglio 2008 )
 
Le nuove modifiche al Decreto 37/08 PDF Stampa E-mail
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Scritto da roberto   
lunedì 30 giugno 2008

Le nuove modifiche al Decreto 37/08

 All’articolo 35 del Decreto Legge 25 giugno 2008 viene abrogato l’articolo 13 del decreto 37/08 come si legge nel testo di legge:

"L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso".

Secondo quanto comunicato dal governo entro il 31 marzo del 2009,  verranno emanati nuovi provvedimenti volti a regolamentare il settore impiantistico definendo il sistema di verifiche per gli impianti. Anche il quadro sanzionatorio del decreto 37/08 subirà delle modifiche.
Il D. L. è in vigore dal 25 giugno 2008 e dovrà attendere  60 giorni dalla medesima data per essere convertito in legge da parte del Parlamento, in caso contrario decadrà retroattivamente.

Di seguito il testo delle modifiche:

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)

Art. 35.

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.


Comma 1.

Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

 
a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)

Comma 2.

L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso.

L’Art. 13 abrogato riguardava la documentazione amministrativa/tecnica e la dichiarazione di conformità.
Art. 13. Documentazione.

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
 
 
 
Ultimo aggiornamento ( domenica 26 ottobre 2008 )
 
Nuovo Decreto 37/08 PDF Stampa E-mail
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Scritto da roberto   
lunedì 24 marzo 2008

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


di concerto con


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto   l'articolo 11-quaterdecies,   comma   13,  lettera a),  del decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203, convertito in legge, con modificazioni,  dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante  misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti  gli  articoli 8,  14  e  16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.392,  recante  il  Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e   trasformazione   degli  impianti  nel  rispetto  delle  norme  di sicurezza;
  Vista  la  legge  5 gennaio  1996,  n.  25, recante differimento di termini  previsti  da  disposizioni  legislative  nel  settore  delle attività  produttive  ed  altre  disposizioni  urgenti  in materia e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,n.  558,  recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione  dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività  e  per  la  domanda  di  iscrizione all'albo delle imprese artigiane  o  al  registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162,  recante  il  regolamento  recante  norme per l'attuazione della direttiva   95/16/CE   sugli   ascensori  e  di  semplificazione  dei procedimenti  per  la  concessione  del  nulla  osta  per ascensori e montacarichi,   nonché   della   relativa  licenza  di  esercizio  e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative e disposizioni  diverse),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n.159/2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo 17  della  legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A d o t t a


il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione


1.  Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno  degli  stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
 
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto, distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di protezione  contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti elettronici in genere;
    c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie, comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di qualsiasi  tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.

3.  Gli  impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di  sicurezza  prescritti  in attuazione della normativa comunitaria, ovvero  di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

      
 
          
                                  Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi dell'articolo 10,    commi 3    del   testo   unico   delle           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,           approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'articolo 87,   comma   quinto,  della  Costituzione conferisce,  tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi           valore di legge ed i regolamenti.
              - Il   testo  dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13, lettera a),  del  decreto  legge 30 settembre 2005, n. 203, recante   «Misure   di  contrasto  all'evasione  fiscale  e           disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria. (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 ottobre 2005, n. 230)    e   convertito   in   legge,   con   modificazioni, dall'articolo 1,   della  legge  2 dicembre  2005,  n.  248 (Gazzetta  Ufficiale  2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il           seguente:
              «13.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, il Ministro  delle  attività  produttive,  di concerto con il           Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno  o  piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                  a) il  riordino  delle  disposizioni  in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
              Il   testo   dell'articolo 17,   comma 3,  della  legge 23 agosto  1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei           Ministri.»,    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per           materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la  necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il  testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990,   n.  46,  recante  «Norme  per  la  sicurezza  degli impianti»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59), sono i seguenti:
              «Art.  8  (Finanziamento  dell'attività  di formazione tecnica).  -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo dovuto annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca   di   cui   all'articolo 3,   terzo   comma,   del          decreto-legge  30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  12 agosto  1982,  n.  597, e' destinato  all'attività  di  normazione  tecnica,  di  cui          all'articolo 7  della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di    previsione   della   spesa   del   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente capitolo per gli anni seguenti.».
«Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, oveprevisti,  e  per  accertare  la conformita' degli impianti alle  disposizioni  della  presente legge e della normativa vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2.  Il  certificato  di collaudo deve essere rilasciato entro   tre   mesi   dalla   presentazione  della  relativa richiesta.».
«Art.  16  (Sanzioni).  -  1. Alla violazione di quanto previsto    dall'articolo 10   consegue,   a   carico   del committente   o  del  proprietario,  secondo  le  modalita' previste    dal    regolamento   di   attuazione   di   cui all'articolo 15,   una   sanzione  amministrativa  da  lire centomila  a  lire  cinquecentomila.  Alla violazione delle altre  norme  della  presente  legge  consegue,  secondo le modalita'  previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2.  Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina  le modalita' della sospensione delle imprese dal registro  o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti iscritti  nei  rispettivi  albi,  dopo  la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli     aggiornamenti     dell'entita'    delle    sanzioni amministrative di cui al comma 1.».

Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,   n.   392,   «Regolamento   recante  disciplina  del procedimento  di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,  ampliamento e trasformazione degli impianti nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza.», e' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale   18 giugno   1994,   n.  141, Supplemento Ordinario. La  legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante « Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale 20 gennaio 1996, n. 16. Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,  n.  558,  recante  «Regolamento recante norme per la semplificazione  della  disciplina  in  materia di registro delle   imprese,   nonché   per   la  semplificazione  dei procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attività e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari categorie   di   attività   soggette   alla   verifica  di determinati     requisiti    tecnici    (numeri    94-97-98 dell'allegato  1  della  legge.  15 marzo  1997, n. 59). e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.  162,  recante  «Regolamento  recante  norme  per l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonché della relativa   licenza  di  esercizio.»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134. Il   testo   dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge 12 maggio   2006,   n.   173,  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  13 maggio  2006,  n.  110)  convertito  in legge 12 luglio  2006,  n.  228,  recante «Proroga di termini per l'emanazione  di  atti  di  natura regolamentare. Ulteriori proroghe  per  l'esercizio  di  deleghe  legislative  e  in materia di istruzione.»(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
«1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo).  -  1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis, comma 2,   del   decreto-legge   27 maggio   2005,  n.  86, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n.     148,     e'     prorogato     fino    all'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13, del decreto-legge 30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre il 1° gennaio 2007.
-  Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre   2006,   n.   300,(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   28 dicembre  2006,  n.  300),  convertito,  con modificazioni,  in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante « Proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.» (pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  26 febbraio  2007,  n. 47, Supplemento Ordinario), e' il seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali  e  lavori  in  edilizia). - 1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data  di  entrata  in  vigore del regolamento recante norme sulla      sicurezza     degli     impianti,     di     cui all'articolo 11-quaterdecies,   comma 13,  lettera a),  del decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248, e, comunque,  non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli   articoli 8,  14  e  16,  le  cui  sanzioni  trovano applicazione  in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi  previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

          
        


Art. 2.

                 Definizioni relative agli impianti


  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto  di  consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice  o  distributrice  rende  disponibile all'utente l'energia elettrica,  il  gas  naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione  del  combustibile  nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente  con  l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale  complessiva  degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
    c) uffici  tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e  strumentali  preposte  all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti  aziendali  ed  alla  loro  manutenzione  i cui responsabili posseggono     i     requisiti     tecnico-professionali     previsti dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che  comportano  la  necessità di primi interventi, che comunque non modificano  la  struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione  d'uso  secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto, distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine, degli utensili,  degli  apparecchi  elettrici  in genere. Nell'ambito degli impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di energia  fino  a  20  kw  nominale, gli impianti per l'automazione di porte,  cancelli  e  barriere,  nonché  quelli  posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
    f) impianti   radiotelevisivi   ed   elettronici:  le  componenti impiantistiche  necessarie  alla  trasmissione  ed alla ricezione dei segnali  e  dei  dati,  anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione  fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate  a  tensione  superiore,  nonché  i sistemi di protezione contro  le  sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico;  ai  fini  dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti  degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati  alla  rete  pubblica,  si  applica  la normativa specifica vigente;
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas: l'insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi e dei loro accessori, dal punto  di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino agli apparecchi   utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti  dei medesimi,  le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione  dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni  edili  e  meccaniche  per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
    h) impianti   di   protezione   antincendio:   gli   impianti  di alimentazione   di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo automatico  e  manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.


        
                               Art. 3.

                          Imprese abilitate


  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge 8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate  all'esercizio  delle  attività  di cui all'articolo 1, se l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attività continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività,  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2,  intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresi', il possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione, all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e successive modificazioni.

      
 
          
                      Note all'articolo 3:

Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,   n.   581,   recante   «Regolamento   di  attuazione dell'articolo 8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, in materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui all'articolo 2188  del codice civile.», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  3 febbraio  1996,  n.  28, Supplemento Ordinario. La  legge  8 agosto 1985, n. 443, recante «Legge-quadro per  l'artigianato», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199. Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente: «Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). –
1. Ogni atto    di   autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,  permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per  l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della pubblica incolumita',   del   patrimonio   culturale e paesaggistico  e  dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla   normativa   comunitaria,   e'  sostituito  da  una dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2.  L'attività oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della    dichiarazione    all'amministrazione   competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attività e di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla normativa  vigente  detta attività ed i suoi effetti entro un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per  l'inizio  dell'attività  e  per  l'adozione  da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di  prosecuzione  dell'attività  e  di  rimozione dei suoi effetti.
5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il  decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato  11  giugno1992, recante «Approvazione dei modelli  dei  certificati  di  riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali  delle  imprese  e  del  responsabile tecnico  ai  fini  della  sicurezza  degli  impianti.»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142. La    legge   29 dicembre   1993,   n.   580,   recante «Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria, artigianato  e  agricoltura.», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

          
      Art. 4.

                   Requisiti tecnico-professionali

  1.  I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
    a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con  specializzazione relativa al settore delle attività  di  cui  all'articolo 1, presso  un  istituto  statale  o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del  settore. Il periodo di inserimento  per  le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi della legislazione vigente  in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento,   di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle  dirette dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le  attività  di  cui  all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;
    d) prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata  nel  ramo  di  attività  cui  si  riferisce  la prestazione  dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a  tre  anni,  escluso  quello  computato  ai  fini dell'apprendistato e quello  svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di operaio installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attività  di installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

  2.  I  periodi  di  inserimento  di  cui  alle lettere b) e c) e le prestazioni  lavorative  di  cui  alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi  anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica continuativa nell'ambito  dell'impresa  da  parte  del  titolare,  dei  soci e dei collaboratori  familiari.  Si  considerano, altresi', in possesso dei requisiti  tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa,  i  soci  ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di imprese  abilitate  del  settore  per  un periodo non inferiore a sei anni.  Per  le  attività  di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
       

Art. 5.

                    Progettazione degli impianti

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1,        comma 2, lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita' abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e' obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli  immobili  adibiti  ad  attività  produttive,  al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste, anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio, nonché  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonché   impianti   di climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti   in  un'attività  soggetta  al  rilascio  del  certificato prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i disegni  planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.


Art. 6.

            Realizzazione ed installazione degli impianti

  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
  2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti, di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.


     Art. 7.

                    Dichiarazione di conformita'

  1.  Al  termine  dei  lavori,  previa effettuazione delle verifiche previste  dalla  normativa  vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto,  l'impresa  installatrice  rilascia  al committente la dichiarazione  di  conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle  norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base  del  modello  di  cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
  2.  Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa  installatrice  l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo  schema  dell'impianto  da  realizzare, inteso come descrizione funzionale   ed   effettiva   dell'opera  da  eseguire  eventualmente integrato  con  la  necessaria  documentazione  tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
  3.  In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione  di  conformita',  e  l'attestazione  di  collaudo  ove previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto dell'opera  di  rifacimento,  ma  tengono  conto  della  sicurezza  e funzionalita'  dell'intero  impianto.  Nella  dichiarazione di cui al comma 1  e  nel  progetto  di  cui  all'articolo 5,  e' espressamente indicata  la  compatibilita'  tecnica  con le condizioni preesistenti dell'impianto.
  4.   La  dichiarazione  di  conformita'  e'  rilasciata  anche  dai responsabili   degli   uffici   tecnici  interni  delle  imprese  non installatrici  di  cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.
  5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato  o  integrato  con  decreto  ministeriale  per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
  6.  Nel  caso  in  cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente  articolo,  salvo  quanto  previsto all'articolo 15, non sia stata  prodotta  o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per  gli  impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto   -   da   una  dichiarazione  di  rispondenza,  resa  da  un professionista  iscritto  all'albo  professionale  per  le specifiche competenze  tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno  cinque  anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione,   sotto   personale   responsabilita',   in   esito  a sopralluogo  ed  accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel  campo  di  applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che  ricopre,  da  almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa  abilitata  di  cui  all'articolo 3,  operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.


         Art. 8.

             Obblighi del committente o del proprietario

  1.  Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di  trasformazione,  di  ampliamento  e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.
  2.  Il  proprietario  dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne  le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente  in  materia,  tenendo  conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione  predisposte  dall'impresa installatrice dell'impianto e dai  fabbricanti  delle  apparecchiature  installate.  Resta ferma la responsabilita'  delle  aziende  fornitrici  o  distributrici, per le parti  dell'impianto  e  delle  relative  componenti tecniche da loro installate o gestite.
  3.  Il  committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura   di  gas,  energia  elettrica,  acqua,  negli  edifici  di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia  della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato  I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione  di  rispondenza  prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima  documentazione  e'  consegnata  nel  caso  di  richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il   raggiungimento   dei   livelli   di  potenza  impegnata  di  cui all'articolo 5,  comma 2  o  comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
  4.  Le  prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.
  5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso  il  termine  di  cui  al  comma  3 senza che sia prodotta la dichiarazione  di  conformita'  di  cui  all'articolo 7,  comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.



                               Art. 9.

                      Certificato di agibilita'

  1.  Il  certificato  di  agibilita'  e'  rilasciato dalle autorita' competenti  previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui   all'articolo 7,  nonché  del  certificato  di  collaudo  degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.


                              Art. 10.

                     Manutenzione degli impianti

  1.  La  manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non   comporta   la   redazione   del   progetto   ne'   il  rilascio dell'attestazione  di  collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8,  comma 1,  fatto  salvo  il  disposto  del successivo comma 3.
  2.  Sono  esclusi  dagli  obblighi  della  redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici  e  la  fornitura  provvisoria di energia elettrica per gli impianti  di  cantiere  e  similari,  fermo  restando  l'obbligo  del rilascio della dichiarazione di conformita'.
  3.  Per  la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in  servizio  privato  si  applica  il  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.


        
                              Art. 11.

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

  1.  Per  il  rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1,   comma   2,  lettere a), b), c),  d), e), g)  ed h), relativi  ad  edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato  il certificato   di   agibilita',   fermi   restando   gli  obblighi  di acquisizione  di  atti  di  assenso  comunque  denominati,  l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso  lo  sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune  ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto  redatto  ai  sensi  dell'articolo 5,  o  il  certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
 2.   Per   le  opere  di  installazione,  di  trasformazione  e  di ampliamento  di  impianti  che  sono  connesse  ad interventi edilizi subordinati  a  permesso  di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  il  soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il  progetto  degli  impianti da realizzare presso lo sportello unico per  l'edilizia  del  comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
  3.  Lo  sportello  unico  di  cui  all'articolo 5  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  6 giugno  2001,  n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria artigianato  e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice  dell'impianto,  che provvede ai conseguenti riscontri con le  risultanze  del  registro  delle  imprese o dell'albo provinciale delle  imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,   delle   eventuali   violazioni  accertate,  ed  alla irrogazione  delle  sanzioni  pecuniarie  ai sensi degli articoli 20, comma  1,  e  42,  comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

      
 
          
                      Note all'articolo 11:
              Il  testo  dell'articolo 5  del  decreto del Presidente della  Repubblica 6 giugno 2001, recante «testo unico delle disposizioni   legislative   e   regolamentari  in  materia           edilizia. (Testo A).», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.), e' il seguente:
          «Art.    5.    (R)   (Sportello   unico   per   l'edilizia) (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 1, 2,  3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre   1993,  n.  493;  articolo 220,  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265). - 1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito    della    propria   autonomia   organizzativa provvedono,  anche  mediante  esercizio  in forma associata delle  strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto           legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, ovvero accorpamento disarticolazione,  soppressione  di  uffici  o  organi gia' esistenti,  a  costituire  un  ufficio denominato sportello unico  per  l'edilizia,  che  cura  tutti i rapporti fra il privato,   l'amministrazione   e,  ove  occorra,  le  altre           amministrazioni    tenute    a   pronunciarsi   in   ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. (7)

              2. Tale ufficio provvede in particolare:
           
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni  altro  atto di assenso comunque denominato in materia           di  attività  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato di agibilita',    nonché   dei   progetti   approvati   dalla Soprintendenza   ai   sensi   e   per   gli  effetti  degli articoli 36,  38  e  46  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

b) a  fornire  informazioni  sulle  materie di cui al punto a),  anche  mediante  predisposizione  di un archivio informatico  contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in  via  telematica,  alle  informazioni  sugli adempimenti necessari  per  lo svolgimento delle procedure previste dal presente  regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo  stato  del  loro iter procedurale, nonché a tutte le          possibili informazioni utili disponibili;

d) all'adozione,    nelle   medesime   materie,   dei provvedimenti    in    tema   di   accesso   ai   documenti amministrativi  in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi  dell'articolo 22  e  seguenti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;

e) al   rilascio   dei  permessi  di  costruire,  dei certificati  di  agibilita',  nonché  delle certificazioni attestanti  le  prescrizioni  normative e le determinazioni provvedimentali a       carattere       urbanistico, paesaggistico-ambientale,  edilizio  e  di  qualsiasi altro tipo   comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi  di trasformazione edilizia del territorio;

f) alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione comunale,  il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto dell'istanza  o  denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti  connessi  all'applicazione della parte seconda          del testo unico.
             
 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato  di  agibilita',  l'ufficio  di  cui al comma 1 acquisisce  direttamente,  ove  questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
                  a) il  parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito  da  una  autocertificazione  ai  sensi dell'articolo 20, comma 1;
                  b) il  parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.

 4.  L'ufficio cura altresi' gli incombenti necessari ai fini   dell'acquisizione,   anche  mediante  conferenza  di servizi   ai   sensi  degli  articoli 14,  14-bis,  14-ter, 14-quater  della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della           realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
                a) le  autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio  tecnico  della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
                b) l'assenso  dell'amministrazione  militare  per  le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa  dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di cui          all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
               c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale  in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici  nelle  zone  di  salvaguardia in prossimita' della linea  doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
                d) l'autorizzazione  dell'autorita' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
                e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per  gli  interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli  articoli 21,  23,  24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  fermo restando che, in caso di dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla tutela   dei   beni   culturali,   si   procede   ai  sensi dell'articolo 25  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
                f) il  parere  vincolante  della  Commissione  per la salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 6  della  legge  16 aprile  1973,  n.  171, e successive  modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento     al    piano    comprensoriale    previsto dall'articolo 5   della   stessa   legge,  per  l'attività edilizia  nella  laguna  veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomanna e nelle isole di          Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
                g) il  parere  dell'autorita'  competente  in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
                h)   gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
                i) il  nulla-osta  dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 13  della  legge  6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.».

     Art. 12.

                 Contenuto del cartello informativo

  1.  All'inizio  dei  lavori  per  la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice  affigge  un  cartello  da  cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti  indicati  all'articolo 5,  comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.


  Art. 13.

                           Documentazione

  1.  I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la  documentazione  amministrativa  e  tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile,  a  qualsiasi  titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto  di  trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla  conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza  e  contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione  di  conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di  cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata  anche  al  soggetto  che  utilizza,  a  qualsiasi titolo, l'immobile.

                              Art. 14.

         Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

  1.   In   attuazione   dell'articolo 8   della  legge  n.  46/1990, all'attività  di  normazione  tecnica  svolta  dall'UNI e dal CEI e' destinato   il  tre  per  cento  del  contributo  dovuto  annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
  2.  La  somma  di  cui  al  comma 1,  calcolata  sull'ammontare del contributo  versato  dall'INAIL  e'  iscritta a carico di un apposito capitolo  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo  economico  per  il  2007  e  a  carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

        
                              Art. 15.

                              Sanzioni

  1.  Alle  violazioni  degli  obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente  decreto  si  applicano  le  sanzioni amministrative da euro 100,00  ad  euro  1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
  2.  Alle  violazioni  degli  altri  obblighi derivanti dal presente decreto  si  applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro   10.000,00   con   riferimento   all'entita'   e   complessita' dell'impianto,  al  grado  di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
  3.  Le  violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico  delle  imprese  installatrici  sono comunicate alla Camera di commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per territorio,  che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese  artigiane  o  nel  registro  delle  imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
  4.  La  violazione  reiterata  tre  volte delle norme relative alla sicurezza  degli  impianti  da parte delle imprese abilitate comporta altresi',  in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione  delle  medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo  provinciale  delle  imprese  artigiane,  su  proposta  dei soggetti   accertatori   e   su   giudizio   delle   commissioni  che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
  5.  Alla  terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed   i  collaudi,  i  soggetti  accertatori  propongono  agli  ordini professionali  provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
  6.  All'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al presente articolo provvedono   le   Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed agricoltura.
  7.  Sono  nulli,  ai  sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti  relativi  alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Roma, 22 gennaio 2008

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


                      Il Ministro dell'ambiente
              e della tutela del territorio e del mare
                           Pecoraro Scanio

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attività produttive, registro n. 1, foglio n. 182

      
 
          
  
Ultimo aggiornamento ( giovedì 10 luglio 2008 )
 
La nuova Direttiva RAEE (WEEE) dal 12/11/2007 PDF Stampa E-mail
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Scritto da Roby   
venerdì 09 novembre 2007

Nuove regolamentazioni a partire dal 12 novembre 2007


DIRETTIVA RAEE (WEEE): CAMBIA IL PANORAMA LEGISLATIVO

A partire dal 12 novembre entrerà in vigore il Dlgs 25 luglio 2005 n. 151 (Disciplina sui Raee – Riciclaggio e recupero differenziato di apparecchiature elettriche ed elettroniche) nel rispetto delle direttive comunitarie 2000/95/CE e 2003/108/CE.

Il provvedimento prevede l’applicazione, per alcune famiglie di prodotto, di un ECO CONTRIBUTO RAEE che sarà destinato allo smaltimento del prodotto stesso, una volta giunto a fine vita.

Il contributo sarà riconosciuto ai Consorzi appositamente costituiti (per il nostro settore ad esempio ECOLIGHT, ECOLAMP, ECOPED, ECOELIT) che garantiranno il reimpiego, il recupero e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici giunti a fine vita.

A partire dall’entrata in vigore del provvedimento i prezzi applicati dai fornitori, per quanto riguarda le categorie prodotto oggetto della normativa, saranno gravati degli ECO CONTRIBUTI RAEE.

DOMANDE E RISPOSTE PER CONOSCERE MEGLIO LA RAEE.

COS’E’ LA RAEE ?

È una legge (D.lgs 151/2005, recepito dalla Comunità Economica Europea) che si pone l’obiettivo di recuperare e smaltire in modo differenziato alcune categorie di prodotti elettrici ed elettronici ad uso domestico.

CHE COSA INDICA L’ACRONIMO RAEE ?

RAEE è l’acronimo di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e viene utilizzato come sinonimo della direttiva Europea 2002/96/CE e 2003/108/EC.

QUAL’E’ L’OBIETTIVO DELLA RAEE ?

L’obiettivo di questa direttiva è prevenire la produzione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e incoraggiarne il riutilizzo, il riciclaggio e le altre forme di recupero.

QUALI SONO I PRODOTTI INTERESSATI ?

  1. Grandi Elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, ecc.)
  2. Piccoli Elettrodomestici (aspirapolvere, tostapane, orologi, ecc.)
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (personal computer, stampanti, telefoni ecc.)
  4. Apparecchiature di consumo (apparecchi radio, televisori, ecc.)
  5. Apparecchiature di illuminazione (tubi fluorescenti, lampade compatte, sorgenti luminose a scarica, apparecchi di illuminazione, ecc.)
  6. Strumenti Elettrici (trapani, ecc.)
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero (treni elettrici, videogiochi, ecc.)
  8. Dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  9. Strumenti di monitoraggio e controllo (rivelatori di fumo, termostati, ecc.)
  10. Distributori Automatici (distributori automatici di bevande, ecc.)

COME POSSONO ESSERE IDENTIFICATI ?

Nella direttiva 2002/96/CE è riportato il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato ad indicare che il cliente non deve smaltire l’apparecchiatura nei rifiuti domestici municipali.
Logo RAEE

QUESTO SMALTIMENTO HA DEI COSTI ?

Si.

CHI LI SOPPORTA ?

Il consumatore finale, il quale pagherà un “ECO-FEE” (praticamente una tassa) al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto facente parte della categoria interessata. Praticamente l’acquisto del nuovo prodotto finanzia lo smaltimento del vecchio.

A CHI VA L’ECO-FEE ?

Ai Produttori. Questi, per legge, si sono organizzati in Consorzi di Recupero e gli ECO-FEE incassati, saranno a loro versati al fine di occuparsi praticamente dello smaltimento dei prodotti.

COME SI PAGA L’ECO-FEE ?

Il Produttore lo applica in fattura al distributore, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Il Distributore, a sua volta, lo applica all’Installatore al momento della vendita e quest’ultimo farà altrettanto con il suo cliente. Praticamente l’ECO-FEE corre lungo tutta la filiera fino al Consumatore finale.

QUALE E’ IL CRITERIO DI APPLICAZIONE ?

Ad ogni famiglia di prodotto i Consorzi, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno assegnato un valore di ECO-FEE sulla base dei costi che questi pensano di sostenere al momento dello smaltimento. Questo significa che, sulla stessa famiglia di prodotto, due Produttori appartenenti a Consorzi diversi, possono applicare ECO-FEE diversi.

Inoltre la legge ha dato loro la facoltà di applicare questo ECO-FEE in modo VISIBILE o INVISIBILE.

COSA SIGNIFICA VISIBILE O INVISIBILE?

Nella modalità VISIBILE, il Produttore indica SEPARATAMENTE in fattura l’importo dell’ECO-FEE rispetto al valore del prodotto. Nella modalità INVISIBILE il valore dell’ECO-FEE è compreso nel prezzo di vendita (fa quindi parte del prezzo di listino).

La legge inoltre impone al Distributore e a tutta la filiera (quindi anche all’installatore) di rispettare la modalità scelta del produttore. Se quindi il produttore ha scelto l’ECO-FEE VISIBILE, obbliga sia il Distributore che l’Installatore a fatturare quei prodotti nella modalità VISIBILE.

QUANTO INCIDE L’ECO-FEE ?

L’incidenza percentuale varia da prodotto a prodotto. Si va da un minimo dell’1% (o anche meno), fino ad un massimo del 30-35% (su alcuni tipi di lampade)

L’INSTALLATORE HA DEGLI OBBLIGHI ?

Si. L’installatore (più in generale chi vende al consumatore finale un prodotto e quindi, in questo caso, l’installatore) ha l’obbligo di ritirare il prodotto vecchio in ragione di ogni prodotto nuovo venduto. Quindi vi è obbligatorietà di ritiro solo in ragione di un prodotto nuovo per uno vecchio da smaltire.

Il vecchio prodotto dovrà inoltre essere della stessa famiglia di quello nuovo (es: l’installatore non è obbligato a ritirare un condizionatore se ha venduto una plafoniera).

COSA SE NE FA L’INSTALLATORE DEL VECCHIO PRODOTTO?

Lo deve consegnare alle piazzole comunali predisposte per il ritiro di questi prodotti.

DOVE SONO LE PIAZZOLE COMUNALI ?

I Consorzi di Recupero stanno redigendo un elenco che sarà disponibile il prima possibile.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE?

Il 12 novembre 2007.

APPLICABILITA’ DELLA LEGGE

Questa legge è applicata su tutto il territorio nazionale. Non è prevista discrezionalità di applicazione ma, bensì, obbligatorietà. Gli ECO FEE sono stabiliti dai Consorzi di recupero, il distributore e l’installatore non possono fare alcun intervento ne’ in termini di sconti che, tanto meno, di inapplicabilità.

Vi indichiamo inoltre il sito internet dei principali consorzi dove è possibile visualizzare l’elenco dei fornitori aderenti:

Ultimo aggiornamento ( martedì 04 novembre 2008 )
 
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Scritto da Web Master   
sabato 12 giugno 2004

 


La ditta “Canti Roberto Impianti Elettrici”  è sita a Lainate (MI). Nasce nel 1986 ed è iscritta alla Camera di Commercio di Milano per la categoria degli Impianti Elettrici ed Elettronici; nel corso degli anni ha collaborato con diversi soci, traendone vantaggiosa esperienza. Data la nostra collocazione riusciamo ad abbracciare Milano e tutta la cintura milanese garantendo tempi brevissimi di intervento. Nell'ambito del settore elettrico la “Canti Roberto Impianti Elettrici” si avvale, all'occorrenza, della collaborazione di uno studio di consulenza per la progettazione degli impianti, che progetta sulle reali esigenze del cliente. Inoltre, forniamo a clienti e non, un servizio improntato alla cortesia e all'assistenza, a partire dal primo contatto per finire alla stesura dei Preventivi di spesa che vengono realizzati dopo un sopralluogo effettuato dove saranno realizzati i lavori, valutando attentamente tutte le circostanze che determineranno poi l'offerta; un particolare molto importante consiste nel fatto che tutti i Preventivi vengono eseguiti gratuitamente. I nostri Preventivi sono dettagliati per consentire al Committente una agile lettura e soprattutto una semplice comprensione delle lavorazioni che saranno poi eseguite; inoltre offriamo anche contratti di manutenzione a condomini e non, diversificati a seconda delle varie esigenze del singolo utente.

La caratteristica dei nostri Preventivi è quella di rispettare fedelmente i costi dei lavori eseguiti, evitando amare sorprese nel Consuntivo, a meno di specifiche richieste del Cliente.Naturalmente al termine di tutti i nostri lavori viene rilasciata la "Dichiarazione di Conformità" alla  nuova Legge 37/08 con tutti gli Allegati.

La nostra Clientela si affida alle capacità professionali che abbiamo perfezionato in oltre vent’anni di attività, implementando servizi sempre più personalizzati.

La nostra Ditta si prefigge costantemente il miglioramento dell'organizzazione e realizzazione della qualità del lavoro, al fine di produrre impianti, costruiti installando materiali certificati, affidabili e funzionali, da personale qualificato contraddistinto oltre che da capacità tecniche perfezionate in oltre vent’anni di attività, anche da qualità morali, in quanto consapevoli di essere parte integrante di un processo lavorativo basato sulla qualità, in maniera da potere soddisfare la sempre più numerosa clientela offrendole servizi a costi competitivi e soprattutto nell'assoluto rispetto dei tempi prestabiliti con i committenti.

Per conseguire tutto ciò, sono stati effettuati investimenti in vari settori , partendo dall’abbigliamento alle attrezzature di lavoro conformi all T.U. 81/2008, automezzi, strumentazioni, apparecchiature hardware e software per effettuare una corretta gestione del magazzino e delle varie modulistiche.

Ultimo aggiornamento ( sabato 01 maggio 2010 )